REGOLAMENTO PORTI COMUNALI BRISSAGO
A. Azienda comunale porto brissago
Art. 6 Commissione Amministrativa
I. Affitto dei posti d’attracco
Art. 15 Ormeggio di breve durate
Art. 16 Ormeggio Passanti e turisti
Art. 22 Continuazione della locazione
III. Canoni d’affitto, prestiti e tasse d’uso
Art. 28 Posti passanti e turisti
Art. 31 Disposizione Particolare
Art. 33 Accesso al porto alla Ressiga
Art. 34 Strada d’accesso al porto alla Ressiga
Art. 36 Assegnazione dei posti
Art. 40 Regole di Circolazione
Art. 49 Contratti esistenti in zona nuovo porto
A. Azienda comunale porto brissago
I. Scopo e costituzione
Art. 1 Scopo
L’Azienda comunale porto, detta in seguito ACP, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di gestire i porti comunali.
Art. 2 Stato giudico
L’ACP è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità, sottoposto, nell’ambito delle disposizioni legali alla gestione del Municipio ed alla Vigilanza del Consiglio comunale.
II. Organizzazione
Art. 3 Organi
Gli organi dell’ACP sono:
1. Il consiglio comunale
2. Il Municipio
3. La Commissione amministrativa
Art. 4 Consiglio Comunale
Il Consiglio comunale:
a) approva i regolamenti dell’azienda e relative modifiche;
b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio sentito il rapporto della commissione di revisione;
c) decide il finanziamento e l’esecuzione delle opere che gli vengono sottoposti dal Municipio;
d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi devoluti ad altro organo comunale.
Art. 5 Municipio
a) rappresenta l’ACP di fronte a terzi e in giudizio;
b) è responsabile in ogni tempo di tutta l’amministrazione;
c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;
e) decide sugli adeguamenti dei canoni d’affitto e sulle tasse di ormeggio per i natanti di passaggio;
f) nomina la Commissione amministrativa nei modi e termini fissati dal Regolamento comunale. Nomina, precisandone mediante capitolato le loro mansioni, i seguenti impiegati:
- il Direttore
- il Sorvegliante
Art. 6 Commissione Amministrativa
La Commissione amministrativa, composta da tre membri, svolge i seguenti compiti: a) applica il Regolamento;
b) controlla l’andamento tecnico, contabile e finanziario;
c) allestisce i contratti di locazione;
d) esegue le risoluzioni municipali.
Art. 7 Impiegati
La gestione tecnica e amministrativa dei porti è affidata al Direttore, mentre il vigilanza sul buon ordine spetta al Sorvegliante. Di regola, per svolgere, queste mansione, l’ACP fa capo ai dipendenti dell’amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato compresi gli oneri assicurativi e sociali. Nel caso si rendesse necessario far capo a dipendenti fuori dall’amministrazione comunale, il Municipio stabilirà volta per volta, mediante capitolato, diritti ed oneri. Per gli infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune, il quale, a sua volta, fa capo all’INSAI.
III. Finanziamento
Art. 8 Principio
L’esercizio dell’ACP deve auto finanziarsi.
Art. 9 Crediti
Per la realizzazione del porto alla Ressiga l’ACP fa Capo a prestiti senza interessi concessi dai locatari del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari.
Art. 10 Copertura delle spese
Le spese, inclusi i costi di capitali, vengono coperte dai canoni d d’affitto e dalle tasse dovute dagli utenti delle infrastrutture portuali.
B. ESERCIZIO DEL PORTO
I. Affitto dei posti d’attracco
Art. 11 Condizioni generali
I posti d’ormeggio vengono affittati a singole persone fisiche, che devono essere proprietarie dei natanti attraccati. Qualora il natante appartenga a più persone, il nominativo dell’affittuario deve figurare in prima posizione sulla licenza di navigazione. La stessa persona non può affittare più di un posto d’ormeggio. La cessione dei contratti a terzi il subaffitto non sono ammessi. Le condizioni d’affitto sono precisate nel contratto di locazione. Il Municipio,in caso di disponibilità di posti barca, può derogare alle disposizioni dei precedenti capoversi del presente articolo e stipulare contratti speciali con cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte il noleggi autorizzate ed esercizi pubblici. La Società di salvataggio, con sede nel Comune, ha diritto a un posto per l’ormeggio del natante di pronto intervento a titolo gratuito. Il comune riserva a suo uso esclusivo due posti barca, che possono essere subaffittati anualmente.
Art. 12 Durate
L’affitto avviene per un periodo di uno o di dieci anni.
Art. 13 Contratto decennale
Di regola, l’80% dei posti d’ormeggio delle categorie II, III, IV e V di cui all’art. 25 vengono affittati con contratti decennali. Il contratto decennale presuppone la concessione di un prestito da parte del locatario a favore della ACP; il prestito viene rimborsato, senza rifusione di interessi, al momento della scadenza o dello scioglimento del contratto. I domiciliati nel comune hanno diritto di scelta del cisterna d’affitto (annuale/decennale).
Art. 14 Disdetta e rinnovo
La disdetta dei contratti annuali o decennali deve essere comunicata entro tre, rispettivamente sei mesi dalla relativa scadenza. In mancanza di disdetta da una delle parti, i contratti si ritengono tacitamente rinnovati di volta in volta per un altro periodo di locazione. Il locatario può chiedere, con preavviso di sei mesi, la disdetta del contratto decennale per la fine di ogni anno civile. Detto contratto non è però disdicibile durante i primi 3 anni. Il locatore, con dichiarazione unilaterale, può recedere in ogni tempo dal contratto se il comportamento del locatario compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento della stipulazione del contratto. Il contratto precisa le premesse per la revoca. Gli eredi legali del locatario, su richiesta, possono subentrare quali nuovi titolaridel contratto.
Art. 15 Ormeggio di breve durate
Per il porto alla Ressiga, se le condizioni meteorologiche lo permettono, è ammesso l’ormeggio temporaneo all’esterno del molo principale, nello spazio appositamente apprestato, per la durate massimi di 4 ore e limitatamente dalle 08.00 alle 23.45. L’ormeggio avviene ad esclusivo rischio dell’utente.
Art. 16 Ormeggio Passanti e turisti
Posti libri permettendo, la direzione può concedere l’ormeggio di natanti all’interno del porto, per una durate massima di 3 notti. L’ormeggio è soggetto a una tassa. Il municipio emanerà le necessarie disposizioni. Per i turisti che trascorrono la vacanze nel Comune, si concede l’ormeggio per l’interno periodo di permanenza.
II. Scelta dei locatari
A. Porto alla Ressiga
Art. 17 All’inizio
La prima volta, all’inizio dell’esercizio del porto, i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:
a) concessionari di boe posate lungo le rive di Brissago e da rimuovere al momento della realizzazione del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l’uso speciale del dermanio pubblico;
b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l’ordine di anzianità del domicilio;
c) residenti, man non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari di immobili), in ordine di anzianità come proprietario o affittuario, disposti a sottoscrivere un contratto decennale;
d) residenti che sottoscrivono un contratto annuale;
e) altri.
In ogni caso la precedenza per le categorie c), d), e) viene accordata ai possessori di barche a vela.
Art. 18 In seguito
Successivamente, nel caso di disdette o revoche di contratti, la scelta de nuovi locatari avviene in base all’ordine d’iscrizione nell’apposita lista d’attesa tenuta dall’ACP, dando la precedenza ai residenti nel Comune.
Art. 19 Riserve
L’ordine di priorità di cui agli articoli precedenti, è applicabile con le seguenti riserve:
a) finche non sarà raggiunta la quota dell’80% di cui all’art. 13 la preferenza per l’affitto dei posti d’ormeggio, riservati ai natanti delle categorie II, III, IV e V, sarà accordata ai richiedenti disposti alla conclusione di un contratto decennale (non applicabile ai domiciliati);
b) le dimensioni dei natanti devono, di regola, corrispondere a quelle dei posti d’ormeggio disponibili. In caso di mancanza di posti è possibile accedere ad un ormeggio di categoria superiore al prezzo prescritto per tale posto barca.
B Vecchio porto
Art. 20 All’inizio
La prima volta i locatari vengono scelti mediante la procedura del pubblico concorso rispettando il seguente ordine di priorità:
a) proprietari di natanti già finora stazionati nel vecchio porto con relativo permesso;
b) domiciliati nel Comune di Brissago, secondo l’ordine di anzianità del domicilio;
c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e/o affittuari d’immobili) in ordine di anzianità come proprietario o affittuario;
d) altri.
Art. 21 In seguito
Successivamente, nel caso di disdette o revoche i contratti, la scelta dei nuovi locatari avviene in base all’ordine d’iscrizione nell’apposita lista d’attesa tenuta dall’ACP, dando la precedenza ai pescatori professionisti domiciliati, quindi ai residenti nel Comune.
Art. 22 Continuazione della locazione
I proprietari di natanti stazionati nel vecchio porto hanno diritto alla continuazione della locazione alle condizione e ai canoni previsti dal presente regolamento.
III. Canoni d’affitto, prestiti e tasse d’uso
Art. 23 Tassa per gru
L’uso della gru al Codolo (Comune di Ronco s/A) sarà regolato da una Speciale ordinanza municipale.
A Porto alla Ressiga
Art. 24 Categorie di natanti
Per l’ammontare dei canoni e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie, basate sulla larghezza dei natanti: Quando la lunghezza del natante supera di 4 volte la larghezza, per l’affitto verrà conteggiato quello della categoria superiore.
CAT | LARGHEZZA DEL NATANTE |
I | fino a 190 cm 1) |
II | fino a 190 cm 2) |
III | da 191 cm a 230 cm |
IV | da 231 cm a 280 cm |
V | da 281 cm in avanti |
1) barche a remi con motore fino a 6 KW | |
2) natanti con motore superiore a 6 KW e non appartenenti alla cat. I |
Art. 25 Contratto annuale
Per l’affitto di un posto d’ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni: L’affitto dell’ormeggio ai cantieri nautici e regolato da specifica convenzione. All’ammontare del anone annuo va aggiunto l’importo relativo all’imposto sul valore aggiunto (IVA).
ORMEGGIO | CAT | CANONE ANNUO |
Mole e pontili interni | I | Fr 840,- |
| II | Fr 1.700,- |
| III | Fr 2.280,- |
| IV | Fr 3.020,- |
| V | Fr 4.250,- |
Pontile scogliera ovest | I | Fr 500,- |
| II | Fr 1.400,- |
| III | Fr 1.980,- |
Gavitelli | I | Fr 300,- |
| II | Fr 300,- |
| III | Fr 300,- |
Cantiere nautici | IV | Fr 5.000,- |
| V | Fr 6.000,- |
Art. 26 Contratto decennale
Per l’affitto di un posto d’ormeggio con un contratto decennale, sono dovuti i seguenti canoni e prestiti: All’ammontare del canone annuo va aggiunto l’importo relativo all’imposto sul valore aggiunto (IVA).
CAT | CANONE ANNUO | PRESTITO |
I | Fr - | Fr - |
II | Fr 1.200,- | Fr 12.000,- |
III | Fr 1.400,- | Fr 15.000,- |
IV | Fr 1.850,- | Fr 20.000,- |
V | Fr 2.600,- | Fr 28.000,- |
Art. 27 Spese accessorie
Il canone d’affitto comprende le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell’imbarcazione, nonché le spese per l’illuminazione e la segnalazione del porte. E’pure compresa la tassa per l’occupazione di area del demanio pubblico.
Art. 28 Posti passanti e turisti
Per l’ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti durante la stagione estiva, da aprile a settembre è dovuta una tasse di fr. 30,- per 24 ore o frazione. Per l’ormeggio di natanti di passaggio durante il periodo invernale da ottobre a marzo, è dovuto un canone mensile di fr. 50,- per i natanti delle categoria I – II, e di fr. 100,- per quelli delle categorie III – IV – V. Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30 %, al locatario del posto. All’ammontare dei canoni va aggiunto l’importo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA). B Vecchio porto
Art. 29 Categorie di natanti
Nel vecchio porto possono essere ormeggiati i seguenti natanti:
- barche a remi
- barche a remi con motore ausiliario
- barche a remi di pescatori professionisti con motore ausiliario
suddivisi nelle seguenti categorie:
CAT | LUNGHEZZA | LARGHEZZA |
IA | fino a 400 cm | fino a 160 cm |
IB | da 401 a 650 cm | fino a 200 cm |
Art. 30 Contratto annuale
Per l’affitto di un posto d’ormeggio, con un contratto annuale, sono dovuti i seguenti canoni: All’ammontare dei canoni va aggiunto l’importo relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
CAT | CANONE ANNUO |
IA | Fr 300,- |
IB | Fr 400,- |
Art. 31 Disposizione Particolare
I contratti di locazione esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rinnovati alle condizioni del presente regolamento.
IV. Uso del porto
Art. 32 Scopo e applicazione
Le seguenti disposizione, intese a mantenere in buono stato il porto e a garantirne il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti i locatari di posti d’attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all’interno dell’area portuale.
Art. 33 Accesso al porto alla Ressiga
L’accesso al molo principale è libero. L’accesso ai pontili interni e ai bracci per l’attracco dei natanti è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti. L’ormeggio permanente all’esterno del molo è vietato. In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a locatari, possono rifugiarsi nel porto. Le unità in entrata nel porto che non dispongono di un ormeggio a loro riservato devono rivolgersi al sorvegliante. L’occupazione degli spazi interni al porto per manifestazioni sportivi potrà essere autorizzata, dalla direzione, con tariffe da determinarsi di volta in volta.
Art. 34 Strada d’accesso al porto alla Ressiga
L’accesso al porto con veicoli è autorizzato unicamente per il trasporto dei natanti, di cui al capoverso seguente, compreso loro parti e accessori. Sullo scivolo all’interno del porto è ammesso unicamente il varo e l’alaggio di natanti con lunghezza fuori tutto non superiore ai 6 mt. La piazza di giro adiacente al porto deve sempre essere mantenuta libera. E’vietato, in particolare, il parcheggio di autoveicoli e di natanti di qualsiasi genere.
Art. 35 Targhe
Tutti i natanti ormeggiati all’interno dell’area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l’identificazione.
Art. 36 Assegnazione dei posti
I posti d’attracco vengono assegnati dalla Commissione amministratrice. La direzione assegna i posti per i natanti di passaggio.
Art. 37 Obbligo di Notifica
L’assenza del natante, per una interna notte o più, dal posto d’ormeggio, deve essere annunciata per motivi di sicurezza alla direzione del porto.
Art. 38 Assenza prolungata
Durante l’assenza prolungata dal porto, la direzione ha la facoltà di assegnare il posto ad un natante di passaggio. I locatario non può vantare alcun diritto, riguardo all’eventuale occupazione o meno del posto, durante l’assenza del proprio natante.
Art. 39 Ormeggio
Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti. I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta. E’vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici. Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi, in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell’imbarcazione.
Art. 40 Regole di Circolazione
Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 10 km/h. L’accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.
Art. 41 Manutenzione
La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall’ACP. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere. Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese del locatario. Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l’attrezzatura e a usarla con la massima cura. Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.
Art. 42 Ordine generale
E’vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze. E’pure vietate la pesca sportiva nel porto e nella via d’accesso, nonché praticare il surf a meno di 50 mt dal porto stesso. L’ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato. Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d’olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche. Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio. Le acque luride dei natanti, nonché l’acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio. E’ vietato l’attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche devono essere scaricate nel luogo indicato. Ogni utente del porto è tenuta a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell’area del porto. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all’immediata pulizia. Per evitare rumori, le barche a vela devono essere muniti di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l’albero. Durante lo ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.
Art. 43 Responsabilità
L’uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell’utente. Il proprietario dell’imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all’interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti. Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati. La ACP non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, f urti e danni manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.
Art. 44 Sorveglianza
Il Municipio e in via subordinata gli organi dell’ACP sono responsabili per l’osservanza di questo Regolamento. Le loro disposizioni sono da rispettare scrupolosamente.
Art. 45 Inagibilità
In caso d’inagibilità dei porti per mancanza di profondità d’acqua il locatario non può vantare alcuna pretesa di sorta.
C. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46 Sanzioni
A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo regolamento sarà infitta una multa fino a Fr. 3.000,-. In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l’immediato scioglimento del contratto.
Art. 47 Ricorso
Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
Art. 48 Entrata
in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore con l’1.6.1992.
Art. 49 Contratti esistenti in zona nuovo porto
Eventuali contratti di locazione in vigore scadranno automaticamente con la messa in esercizio del nuovo porto alla Ressiga.
Approvato dal Consiglio comunale in data 14.12.1992 e modificato in data 13.10.1997.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, per delega del Consiglio di Stato, in data 04.11.1993 e dalla Sezione degli Ente Locali in data 01.12.1997.